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1. il danno materiale al veicolo, che comprende oltre ai danni alla carrozzeria anche quelli alla meccanica, così come il costo per il recupero del mezzo, eventuali costi di radiazione, quelli di immatricolazione di un nuovo veicolo che sostituisca il precedente, i costi per lo spostamento e il recupero di impianti di alimentazione alternativa (gpl o metano), il costo del noleggio di un veicolo sostitutivo durante i tempi tecnici delle riparazioni;
Il danneggiato da un incidente stradale deve essere reintegrato da ogni pregiudizio che abbia patito quale conseguenza di esso.
Pertanto ogni danno che sia conseguenza immediata e diretta del sinistro andrà risarcito.
2. il danno alle cose trasportate: si tratta di un danno materiale che nella sede stragiudiaizle trova una collocazione anomala, in quanto usualmente viene liquidata congiuntamente al danno alla persona. Ciò sulla considerazione che le cose appartengono alla persona e non rientrano nella categoria del danno al veicolo. Infatti per il veicolo si parla di accessori, che vengono intesi come beni installati definitivamente in esso e facenti parte quindi di un'unica struttura;
3. il danno alla persona: l'ambito delle lesioni fisiche è costituito dal cosiddetto danno biologico (definito quale sofferenza psico-fisica patita dal danneggiato in conseguenza del sinistro), nelle sue due forme di inabilità temporanea e invalidità permanente (il primo si concreta nei giorni di durata della malattia, il secondo nell'eventuale limitazione che il soggetto sopporterà per tutta la vita a causa della perdita di un certo grado della sua capacità fisica); i casi concreti che la pratica propone più spesso ricomprendono il danno da distrazione o distorsione del rachide cervicale (il cosiddetto colpo di frusta cervicale, ormai molto noto a tutti per la sua diffusione in ipotesi di tamponamento automobilistico), le contusioni a varie parti del corpo (ginocchia, spalle), il danno da morte (che rappresenta il più alto grado di lesione fisica);
Il principio è applicazione delle norme in materia di risarcimento da danno illecito.
Tra i danni che tipicamente derivano da un incidente stradale troviamo:
4. le spese mediche di cura: durante il periodo di malattia il danneggiato ha diritto di svolgere tutti gli accertamenti medico-sanitari che ritiene utili o necessari, purché prescritti da un medico e siano in rapporto di causalità con l'incidente. Nel concetto sono fatte rientrare anche le spese per terapie rieducative o antalgiche (contro il dolore), quali la ginnastica funzionale, i massaggi, l'agopuntura, le TENS. Unica avvertenza è che ai fini probatori si dovrà presentare la fattura o ricevuta fiscale delle spese sostenute. Anche la spesa per l'accertamento medico legale viene ricondotta nella categoria e usualmente essa viene risarcita senza contestazioni dalle compagnie di assicurazione;
5. il danno morale (definito quale turbamento o sofferenza psichici, che nell'ipotesi del sinistro stradale derivano dall'avere patito un danno biologico). E' bene chiarire invece che non spetta alcun tipo di risarcimento per le cosidette perdite di tempo, in quanto secondo il nostro ordinamento giuridico esse non rappresentano un danno in senso stretto. In senso atecnico si può sostenere che se ne potrà ottenere solo indirettamente un risarcimento all'interno del danno morale;
6. il mancato guadagno: un lavoratore potrà dimostare (qualora ne sia in grado, presentando copia delle ultime dichiarazioni dei redditi) di avere patito una diminuzione del proprio reddito annuale a causa del sinistro stradale. Usualmente il lavoratore dipendente non incontra questo inconveniente (anche se ciò non vale per tutte le categorie di lavoratori), mentre è ipotesi ordinaria per il lavoratore autonomo.
La relativa prova però non è compito facile, in quanto deve dimostrarsi che l'eventuale diminuzione di rettito deriva quale causa unica, immediata e diretta dell'incidente. In via stragiudiziale comunque accade sovente di riuscire ad ottenere una somma anche a ristoro di tale voce di danno, anche se spesso in misura non perfettamente coincidente alla somma algebrica risulatante dall'analisi della documentazione fiscale.