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Il risarcimento del danno viene perseguito dapprima attraverso una trattativa stragiudiziale,
in via bonaria, ciò che conduce nella maggior parte dei casi alla positiva definizione del caso.
Qualora invece non sia possibile addivenire ad un'intesa, si introdurrà il processo civile o penale.
I tempi per ottenere il risarcimento sono diversi nelle due ipotesi: nel primo caso bisogna distinguere il danno materiale (autovettura) da quello alla persona (lesioni fisiche), nel secondo caso si dovrà discernere il processo davanti al giudice di pace rispetto a quello in tribunale.
Il danno materiale di solito viene pagato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di incidente alla compagnia di assicurazione.
Il danno alla persona invece di solito viene pagato entro novanta giorni qualora non vi siano postumi invalidanti, mentre quando permanga un'invalidità permanente i tempi medi arrivano a dieci mesi nei casi di microinvalidità (vengono definite tali le lesioni sino al 9% di punteggio).
Un caso a parte sono le ipotesi di lesioni macropermanenti (oltre il 9%) o danni mortali, che richiedono tempi non preventivabili a priori, essendo necessaria un'analisi specifica e concreta focalizzata sulla singola ipotesi.
I tempi del processo davanti il giudice di pace sono relativamente ristretti, potendosi definire un giudizio in un anno o al massimo un anno e mezzo. Davanti al tribunale la durata media è di tre anni e mezzo, secondo i più recenti dati statistici.
Questo non significa che ci siano cause civili che durano anche meno, anche in virtù del comportamento della controparte: non è affatto raro che nel corso del processo, molte volte anche subito dopo la sua introduzione, la compagnia di assicurazione offra di definire la posizione con una somma che può essere ritenuta congrua dal danneggiato.